(massima n. 1)
La violazione dell'obbligo di dare lettura degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, ovvero di indicare quelli utilizzabili ai fini della decisione, non determina, in assenza di specifiche previsioni sanzionatorie, alcuna nullità o inutilizzabilità degli stessi, posto che essa non è inquadrabile tra le cause generali di nullità previste dall'art. 178 cod. proc. pen. e che gli artt. 191 e 526 cod. proc. pen. sanzionano con l'inutilizzabilità l'illegittima acquisizione della prova e, dunque, i vizi di un'attività che logicamente e cronologicamente si distingue e precede quella della lettura o dell'indicazione. (Dichiara inammissibile, Tribunale Catania, 24/11/2020)