(massima n. 1)
L'inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni telefoniche non preclude la possibilità di condurre indagini per l'accertamento dei fatti di reato eventualmente emersi dalle stesse, non operando, in materia di inutilizzabilità, il principio, previsto dall'art. 185 cod. proc. pen. per le nullità, della trasmissibilità del vizio agli atti consecutivi a quello dichiarato nullo. (In motivazione la Corte ha precisato, sulla scorta di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 219 del 2019, che non può trovare applicazione un principio di "inutilizzabilità derivata" in assenza di una espressa previsione legislativa). (Dichiara inammissibile, Corte Appello Palermo, 11/07/2018)