Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 2740 del 30 gennaio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di controversie in materia di invaliditā civile, la decadenza semestrale prevista dall'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, č deducibile per la prima volta in appello ed č rilevabile anche d'ufficio, a condizione che non si richiedano nuovi accertamenti di fatto e salvo l'eventuale giudicato interno, atteso che, trattandosi di decadenza in materia di obbligazioni di fonte e regolamentazione esclusivamente legale, finalizzate alla soddisfazione di interessi costituzionalmente rilevanti ex art. 38 Cost., č assoggettata alla disciplina dell'art. 2969 c.c., siccome volta a protezione dell'interesse pubblico alla definitivitā e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici.

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