(massima n. 1)
In tema di controversie in materia di invaliditā civile, la decadenza semestrale prevista dall'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, č deducibile per la prima volta in appello ed č rilevabile anche d'ufficio, a condizione che non si richiedano nuovi accertamenti di fatto e salvo l'eventuale giudicato interno, atteso che, trattandosi di decadenza in materia di obbligazioni di fonte e regolamentazione esclusivamente legale, finalizzate alla soddisfazione di interessi costituzionalmente rilevanti ex art. 38 Cost., č assoggettata alla disciplina dell'art. 2969 c.c., siccome volta a protezione dell'interesse pubblico alla definitivitā e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici.