(massima n. 1)
L'azione di ripetizione di contributi Inps proposta dal datore di lavoro č assoggettata alla decadenza quinquennale ex art. 8 d.P.R. n. 818 del 1957, che č rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 2969 c.c., a tutela del beneficiario della contribuzione, la cui situazione, anche in presenza di versamenti indebiti emersi dopo un determinato lasso di tempo, va salvaguardata con l'intangibilitā della relativa posizione.