Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 10427 del 21 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio di tempestivitā dell'istanza di rimborso di ritenute fiscali deve essere valutato d'ufficio giā dal giudice di primo grado. Pertanto, l'eccezione di decadenza sollevata per la prima volta in appello č da considerarsi inammissibile alla luce dell'art. 2969 c.c., che prevede l'accertamento d'ufficio delle cause estintive di diritti.

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