(massima n. 1)
Nel giudizio di legittimità, l'eccezione di decadenza in materia previdenziale, sottratta alla disponibilità delle parti ai sensi dell'art. 2969 c.c., può essere rilevata d'ufficio anche per la prima volta, a condizione che non si richiedano nuovi accertamenti di fatto. Tuttavia, l'allegazione della parte ricorrente deve essere adeguatamente specifica riguardo alla data del riconoscimento parziale della prestazione previdenziale, avendo esso rilevanza decisiva nel computo del termine decadenziale.