(massima n. 1)
La domanda giudiziale č idonea ad impedire la decadenza di un diritto non in quanto manifestazione di volontā sostanziale, ma in quanto atto d'impulso di un rapporto processuale volto ad ottenere l'effettivo intervento del giudice, di talché, qualora il rapporto processuale venga meno senza che si pervenga alla decisione di merito (nella specie, in ragione della pronunzia di improcedibilitā del ricorso), il diritto non č sottratto alla maturazione della decadenza, non essendo applicabile, ai sensi dell'art. 2964 c.c., la disciplina dell'effetto interruttivo della prescrizione.