(massima n. 1)
Ai fini della decorrenza del termine della prescrizione estintiva ordinaria per i crediti vantati da un avvocato, il "dies a quo" per i crediti relativi agli affari non terminati va individuato, ai sensi dell'art. 2957, comma 2, c.c., al momento dell'ultima prestazione svolta dal professionista, anche qualora, dopo la sospensione per pregiudizialitą, ai sensi dell'art 295 c.p.c., del giudizio in cui il difensore esercita il suo ministero, intervenga la morte del cliente.