(massima n. 1)
In materia tributaria, ove la definitivitą dell'avviso di accertamento derivi dall'estinzione del processo per mancata riassunzione e non si formi, dunque, alcun giudicato sulla pretesa impositiva, si applicano i termini di prescrizione e decadenza, decorrenti dall'estinzione del giudizio, propri dell'attivitą di riscossione, e non gią quello decennale ex art. 2953 c.c.. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito, ha accolto il ricorso poiché, dopo l'estinzione del giudizio sull'avviso di accertamento per mancata riassunzione, l'azione di riscossione era stata esercitata oltre il termine di decadenza di cui all'art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602 del 1973).