(massima n. 1)
La scadenza del termine perentorio previsto per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilitą del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.