(massima n. 1)
Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, sorto a seguito del ritardo nel pagamento dell'imposta principale derivante da una cartella di pagamento emessa dopo il passaggio in giudicato della sentenza di conferma dell'avviso di liquidazione, si prescrive entro il termine di dieci anni, trovando diretta applicazione l'art. 2953 c.c., che disciplina, in via generale, la cosiddetta actio iudicati.