(massima n. 1)
Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ. che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta actio iudicati; se, invece, la definitivitą della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997.