(massima n. 1)
La disposizione contenuta nell'art. 1967 c.c., per cui la transazione deve essere provata per iscritto, non consente che elementi costitutivi del contratto di transazione (fra i quali la reciprocitā delle concessioni), siano desunti per presunzione. La quietanza sottoscritta dall'assicurato non puō quindi essere considerata prova per la parziale desistenza dell'assicuratore da una posizione di maggior resistenza per il fatto che sia stata predisposta dallo stesso assicuratore e contenga l'offerta di un indennizzo parametrato ad invaliditā inferiori per durata e gravitā rispetto a quelli inizialmente affermati dall'assicurato.