(massima n. 1)
In tema di contratti di trasporto, qualora l'attore citi in giudizio il vettore apparentemente legittimato a rispondere dei danni entro il termine di prescrizione, la chiamata in causa di un terzo da parte del convenuto può configurarsi come estensione automatica della domanda nei confronti di quest'ultimo. La decorrenza del termine di prescrizione può essere differita se l'attore dimostra di aver tempestivamente agito contro il soggetto identificabile come responsabile, il quale non ha fornito indicazioni chiare sull'effettivo vettore. Le clausole di esclusione di responsabilità, previste nelle condizioni generali di contratto per la spedizione di particolari beni, possono essere derogate da un accordo tra le parti. L'accettazione della spedizione da parte del vettore, ben conoscendo la natura e il valore della merce, può costituire un comportamento concludente che conferma tale deroga.