Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5344 del 26 aprile 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitą civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, l'onere imposto al danneggiato dall'art. 22 della L. n. 990 del 1969 della preventiva richiesta di risarcimento all'assicuratore ha lo scopo di offrire l'opportunitą di un accordo col danneggiato e prevenire premature domande giudiziali; pertanto, poiché il debito dell'assicuratore ha come limite il massimale di assicurazione, se lo stesso riconosce il debito e paga il massimale viene meno l'onere del danneggiato di inviargli la suddetta richiesta e di attendere il decorso dello spatium deliberandi prima di agire nei confronti del danneggiante assicurato per la parte eccedente il massimale pagato.

(massima n. 2)

L'onere di provare la transazione incombe sulla parte che ne invoca gli effetti estintivi sul debito del giudizio; né rileva, in caso di obbligazione solidale, che detta parte non abbia partecipato all'accordo transattivo e non sia in grado di fornire la prova della transazione;. infatti, la necessitą della forma scritta ad probationem esclude la possibilitą di fornire la prova per testimoni e presunzioni, ma non di avvalersi degli altri mezzi di prova ovvero di richiedere al giudice l'ordine di esibizione di cui all'articolo 210 c.p.c.

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