Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 21060 del 27 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

I diritti derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono in un anno, ai sensi dell'art. 2951 cod. civ., con decorrenza dal giorno in cui č avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione, anche in caso di furto della merce.

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