(massima n. 1)
In difetto di vizi logici o di diritto, ovvero di vizi della motivazione, non č sindacabile in sede di legittimitā la valutazione del giudice di merito che abbia individuato elementi fattuali idonei a costituire plausibile ragione di riferibilitā del pregiudizio subito dal danneggiato alla condotta di un terzo, sė da consentire l'esercizio della pretesa risarcitoria e, con esso, il decorso del termine di prescrizione (ex art. 2935 c.c.).