(massima n. 1)
Incorre in un errore di sussunzione (e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c.), il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ometta del tutto l'indicazione dei fatti sintomatici da cui i danneggiati avrebbero potuto immediatamente percepire, con la normale diligenza, i difetti delle opere idrauliche e il nesso di causalitą con i danni subiti.