(massima n. 1)
L'effettivitą del diritto alla provvidenza dei soggetti danneggiati da vaccinazioni impone di far decorrere il termine perentorio di tre anni per la presentazione della domanda, fissato dall'art. 3, comma 1, della L. n. 210 del 1992, dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza dell'indennizzabilitą del danno. Prima di tale momento, infatti, non č possibile che il diritto venga fatto valere, ai sensi del principio desumibile dall'art. 2935 cod. civ.