(massima n. 1)
Il termine di prescrizione per il diritto all'incentivo all'esodo, incluso il computo del rateo di tredicesima mensilitą, decorre non dalla data di risoluzione consensuale del rapporto, ma dalla data dell'ultimo pagamento previsto nell'accordo di risoluzione, qualora il versamento avvenga attraverso una serie di rate e l'ammontare esatto dell'incentivo non sia determinabile ab initio.