(massima n. 1)
Il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da attività medico chirurgica si identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo ed anche collocarsi a diversi anni di distanza da esso, a seconda delle circostanze del caso) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario ed incorre, pertanto, in un errore di sussunzione e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile, da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la mera circostanza che da controlli ematici effettuati dal paziente a partire dal 1977 fosse emerso un aumento progressivo, molto al di sopra dei limiti, dei parametri relativi alla funzionalità del fegato integrasse consapevolezza e percezione della riconducibilità causale della patologia epatica alla trasfusione e che fosse ravvisabile una condotta negligente nel non aver effettuato ulteriori accertamenti diagnostici, volti a conseguire tale consapevolezza, in mancanza di un consiglio medico in tal senso).