(massima n. 1)
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 cod. civ., dalla cessazione del rapporto di lavoro. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte, nel riaffermare l'enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel confermare la pronuncia di prime cure, pur riconoscendo il pagamento di maggiorazioni spettanti per il lavoro notturno e festivo, aveva invece dichiarato prescritto il diritto alle differenze retributive per il periodo temporale 2007-2012, in quanto la lavoratrice ricorrente aveva interrotto tardivamente la prescrizione.)