Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 21625 del 20 luglio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Al credito per il pagamento degli oneri consortili deve ritenersi applicabile l'ordinario termine di prescrizione decennale e non quello quinquennale, di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., in quanto tale obbligo non ha natura periodica - rinvenibile solo per la spesa che trovi la sua fonte in un atto presupposto immutabile, legale o negoziale, che veda la somma dovuta periodicamente come semplice frazionamento temporale del dovuto - ma presuppone distinte deliberazioni consortili di approvazione del rendiconto che rendono annualmente esigibile l'obbligo di pagamento "pro quota" da parte del singolo consorziato.

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