(massima n. 1)
Per i crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro non prescritti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto stesso, a norma degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., in quanto le modifiche apportate alla disciplina dei licenziamenti hanno comportato la venuta meno della predeterminazione certa delle fattispecie risolutive e della loro tutela adeguata nel rapporto a tempo indeterminato.