Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 4969 del 26 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Gli interessi dovuti per il ritardo nell'esazione dei tributi sono sottoposti al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948 primo comma n. 4 cod. civ., integrando un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende.

(massima n. 2)

Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie si prescrive entro il termine decennale se deriva da sentenza passata in giudicato (per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c.), mentre vale il termine quinquennale se la definitivitą della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile (in base all'art. citato).

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