Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 15877 del 6 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale in assenza della previsione di un termine pił breve; non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., poiché l'obbligazione tributaria ha carattere autonomo ed unitario e il singolo pagamento non č legato ai precedenti ma risente delle nuove valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi.

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