(massima n. 1)
Il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale in assenza della previsione di un termine pił breve; non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., poiché l'obbligazione tributaria ha carattere autonomo ed unitario e il singolo pagamento non č legato ai precedenti ma risente delle nuove valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi.