(massima n. 1)
Nel calcolo del termine prescrizionale quinquennale ex art. 2948 n. 4 cod. civ., occorre considerare come dies a quo la data dell'approvazione del rendiconto e dello stato riparto degli oneri relativi ai primi esercizi oggetto della controversia; eventuali errori nella determinazione dell'atto interruttivo da parte del giudice d'appello hanno natura revocatoria e non sono deducibili con ricorso per cassazione.