(massima n. 1)
In materia di differenze retributive derivanti dall'anzianitą di servizio maturata da lavoratori a tempo determinato, il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. opera con prevalenza rispetto al termine decennale previsto per i crediti da inadempimento dell'obbligazione ex lege. Tale principio si applica anche quando la pretesa č fondata sulla paritą di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato prevista dalla normativa eurounitaria.