Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 21394 del 30 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

I diritti dovuti alla Camera di Commercio, configurandosi come obbligazioni periodiche o di durata, sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. La scadenza del termine per impugnare o opporsi all'atto di Riscossione mediante ruolo rende il credito irretrattabile, ma non converte il termine breve di prescrizione in quello ordinario decennale.

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