(massima n. 1)
I diritti dovuti alla Camera di Commercio, configurandosi come obbligazioni periodiche o di durata, sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. La scadenza del termine per impugnare o opporsi all'atto di Riscossione mediante ruolo rende il credito irretrattabile, ma non converte il termine breve di prescrizione in quello ordinario decennale.