(massima n. 1)
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 cod. civ., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, la Suprema Corte, richiamato l'enunciato principio e rigettato il ricorso di parte datoriale, ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale, in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dal lavoratore, aveva respinto l'eccezione di prescrizione quinquennale relativa alle differenze retributive spettanti per il periodo lavorato, condannando la società ricorrente a corrispondere le stesse per l'intero periodo lavorato).