Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 453 del 9 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di mancato versamento dei contributi previdenziali relativi a un rapporto di lavoro convertito a tempo indeterminato, il termine di prescrizione per il diritto dell'INPS ai contributi decorre dalla scadenza del termine nullo contrattualmente previsto, senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullitą del termine. Questa prescrizione quinquennale vale sia per il diritto dell'INPS sia per il diritto del lavoratore alla regolarizzazione contributiva (art. 2948 c.c., art. 2935 c.c.).

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