(massima n. 1)
Il termine di prescrizione per il diritto alla riliquidazione degli importi pensionistici indebitamente trattenuti è decennale, non quinquennale, poiché la contestazione riguarda l'ammontare del trattamento pensionistico e non la liquidità ed esigibilità del credito come previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c.