Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 9552 del 11 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il termine di prescrizione per il diritto alla riliquidazione degli importi pensionistici indebitamente trattenuti è decennale, non quinquennale, poiché la contestazione riguarda l'ammontare del trattamento pensionistico e non la liquidità ed esigibilità del credito come previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c.

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