(massima n. 1)
La ripetizione di somme indebitamente pagate con cadenza periodica non ha, a sua volta, carattere periodico, atteso che l'accipiens č tenuto a restituirle in unica soluzione e non a rate, con la conseguenza che il diritto al rimborso di tali importi non č soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., ma all'ordinario termine decennale, decorrente dalle date dei singoli pagamenti. (Fattispecie relativa alla domanda di restituzione delle ritenute operate dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti a titolo di contributo di solidarietā sulla pensione di vecchiaia).