(massima n. 1)
In tema di prescrizione dei tributi erariali, la Corte di Cassazione ha ribadito che il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, non applicandosi il termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario e non costituisce una prestazione periodica.