Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 27130 del 9 ottobre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia tributaria, il credito erariale per tributi come Irpef, Irap e Iva si prescrive nell'ordinario termine decennale, in assenza di una previsione di un termine pił breve. L'obbligazione tributaria, pur consistente in una prestazione annuale, č di natura autonoma e unitaria, non rientrando nella prescrizione quinquennale per le prestazioni periodiche di cui all'art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ.

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