Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 710 del 26 gennaio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Sussiste l'ipotesi della transazione novativa, di cui — a norma dell'art. 1976 c.c. — non può essere chiesta la risoluzione per inadempimento, solo quando dall'esame dell'intenzione delle parti e delle clausole contrattuali risulti che la transazione sia incompatibile con alcune delle obbligazioni oggetto del precedente rapporto, e cioè che dall'atto sorga un'obbligazione oggettivamente diversa da quella preesistente, sicché l'obbligazione posteriore sostituisca la precedente. (Nella specie, sulla .base del riportato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso il carattere novativo della transazione — contenuta in una conciliazione giudiziale — con i cui lavoratori, cui era riconosciuta una cospicua somma di denaro, avevano accettato i contestati licenziamenti loro , intimati e rinunciato anche alle.pretese conseguenti a un precedente licenziamento e derivanti a qualsiasi titolo dai rapporti di lavoro e dalla loro cessazione).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.