(massima n. 1)
In tema di prove non disciplinate dalla legge, il riconoscimento fotografico effettuato nella fase delle indagini preliminari, cui non abbia fatto seguito la formale ricognizione in fase dibattimentale, č prova pienamente utilizzabile ed idonea a fondare l'affermazione di penale responsabilitą, purché il giudice, tramite l'acquisizione dell'album fotografico, sia in grado di apprezzare compiutamente l'affidabilitą del risultato probatorio, verificando il numero e la qualitą delle fotografie sottoposte al dichiarante e le caratteristiche fisionomiche della persona riconosciuta e delle altre le cui effigi sono state mostrate in visione. (Dichiara inammissibile, Corte Appello L'Aquila, 09/05/2025)