(massima n. 1)
Le videoriprese di comportamenti "non comunicativi", che rappresentino la mera presenza di cose o persone e i loro movimenti, costituiscono prove atipiche se eseguite, anche d'iniziativa della polizia giudiziaria, in luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico ovvero in ambienti privati diversi dal "domicilio", nei quali debba essere garantita l'intimitā e la riservatezza, essendo, in tale ultimo caso, necessario per la loro utilizzabilitā, ex art. 189 cod. proc. pen., un provvedimento motivato dell'autoritā giudiziaria che le giustifichi rispetto alle esigenze investigative e all'invasivitā dell'atto, mentre sono da qualificarsi come prove illecite, di cui č sempre vietata la acquisizione e l'utilizzazione, ove eseguite all'interno di luoghi riconducibili alla nozione di "domicilio", in quanto lesive dell'art. 14 Cost. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili le immagini captate negli spazi antistanti l'abitazione dell'autore del reato). (Annulla in parte con rinvio, Corte Appello Reggio Calabria, 30/09/2021)