(massima n. 1)
Quando una violazione processuale non determina, in concreto, alcun pregiudizio ai diritti di difesa, deve escludersi che, ai sensi dell'art. 185 cod. proc. pen., l'eventuale nullitą possa estendersi anche agli atti successivi, in quanto tale effetto si produce solo quando sia stato effettivamente condizionato il compimento degli atti che sono conseguenza necessaria e imprescindibile di quello nullo e non degli atti che si pongono semplicemente in obbligata sequenza temporale con quest'ultimo. (Annulla in parte con rinvio, Corte Appello Trieste, 15/01/2024)