(massima n. 1)
Il difetto di notifica all'imputato del decreto di giudizio immediato non rende invalidi gli atti successivi del giudizio abbreviato incardinatosi, su richiesta del procuratore speciale, su tale procedimento, non essendovi reciproca dipendenza tra i decreti da cui promanano i relativi riti ai fini dell'art. 185 cod. proc. pen. e restando il giudizio di primo grado insensibile alla validitā delle vicende intervenute tra l'esercizio dell'azione penale e la richiesta di rito alternativo. (In motivazione, la Corte chiarito che il giudizio abbreviato trova titolo autonomo nella richiesta del procuratore speciale dell'imputato che, avendone la rappresentanza processuale, č abilitato non soltanto a formulare la richiesta, ma anche ad operare tutte le preliminari e presupposte valutazioni e opzioni in luogo del rappresentato). (Annulla senza rinvio, Corte App. Sez. Minorenni Bologna, 11/07/2018)