(massima n. 1)
In tema di comunicazioni al difensore, l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza pubblica nel giudizio di legittimitā ad uno dei due difensori dell'imputato non dā luogo ad una nullitā assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., bensė a regime intermedio, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., con la conseguenza che tale vizio č da ritenersi sanato, ex art. 184, comma 1, cod. proc. pen., nel caso di mancata comparizione di entrambi i difensori all'udienza, implicando tale condotta la volontaria e consapevole rinuncia della difesa e della parte, globalmente considerata, a far rilevare l'omessa comunicazione ad uno dei difensori. (Rigetta, Corte di Cassazione Roma, 13/12/2017)