(massima n. 1)
L'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza di appello dà luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio, sanata ex art. 183 cod. proc. pen., per il raggiungimento dello scopo, nel caso in cui i motivi di impugnazione risultino tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato, nonché il suo contenuto motivazionale. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che la sentenza di appello, diversamente da quella di primo grado, in quanto soggetta a ricorso per cassazione, può essere impugnata dal solo difensore e non anche dall'imputato). (Rigetta, Corte Appello Torino, 23/01/2025)