(massima n. 1)
In tema di testimonianza, l'utilizzo da parte del pubblico ministero, ai fini delle contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen., di atti non depositati e non compresi nel suo fascicolo, limitando l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato nello svolgimento dell'esame, integra una nullitā a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che deve essere eccepita dalla parte che vi assiste nei termini di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. e che č sanabile ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la nullitā č stata esclusa o, comunque, ritenuta sanata per non aver la difesa reiterato l'eccezione di nullitā anche nell'udienza successiva a quella in cui aveva rilevato l'omesso deposito di atti che il pubblico ministero aveva chiesto di utilizzare per le contestazioni, mostrando di averli nella propria disponibilitā, ai fini della conduzione del controesame). (Annulla con rinvio, Corte Appello Salerno, 14/06/2024)