Cassazione penale Sez. II sentenza n. 13465 del 22 marzo 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

L'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza ad uno dei due difensori dell'imputato determina una nullitą di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbreviato. (Nella specie, in cui il G.u.p. non si era immediatamente pronunciato sull'eccezione tempestivamente formulata dal codifensore nel corso dell'udienza preliminare, l'imputato aveva chiesto ed ottenuto, nell'udienza successiva, di essere giudicato nelle forme del giudizio abbreviato). (Rigetta, Trib. lib. Lecce, 11/12/2015)

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