Cassazione civile Sez. III sentenza n. 729 del 20 gennaio 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della qualificazione di una dichiarazione liberatoria sottoscritta dalla parte come quietanza o piuttosto come transazione, occorre considerare che la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale, laddove nella dichiarazione liberatoria sono ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto soltanto quando, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti (in applicazione di questo principio di diritto, la S.C. ha ritenuto esente da vizi di motivazione la sentenza di merito che qualificava il documento sottoscritto dalle parti come transazione — e non come semplice quietanza liberatoria — avendo il giudice di merito accertato che le parti si erano scambiate delle reciproche concessioni).

(massima n. 2)

Poiché solo per i contratti per i quali è prescritta la forma scritta ad substantiam l'oggetto del contratto deve essere determinato o almeno determinabile in base ad elementi risultanti dall'atto stesso, e non acquisibili aliunde, laddove questo principio non è utilizzabile per i contratti ove la forma scritta è prescritta solo ad probationem, legittimamente nella transazione relativa ad un contratto di assicurazione si può far riferimento ad elementi esterni all'atto per individuare quali siano le rinunce reciproche scambiate dalle parti in sede di stipulazione del contratto di transazione.

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