(massima n. 1)
L'omissione dell'avvertimento relativo alla facoltà per i prossimi congiunti dell'imputato di astenersi dal deporre determina una nullità relativa, che, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., deve essere eccepita dalla parte che vi assiste prima del compimento dell'esame testimoniale, ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, a pena di decadenza. (Rigetta, Corte Appello Napoli, 12/10/2023)