(massima n. 1)
La previsione dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui, quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, non richiede che la nullità si manifesti alla presenza dell'imputato, essendo sufficiente la presenza del difensore, anche d'ufficio, in quanto unico soggetto legittimato a dedurre il vizio. (In motivazione la Corte ha chiarito che l'ordinamento processuale privilegia la difesa tecnica rispetto all'autodifesa, che non è mai consentita in via esclusiva, ma solo in forme che si affiancano all'imprescindibile apporto di un esperto di diritto abilitato alla professione legale). (Dichiara inammissibile, Corte Appello Bari, 24/02/2022)