(massima n. 1)
In tema di procedimenti disciplinari dell'amministrazione penitenziaria, in caso di contestazione dell'infrazione direttamente all'udienza davanti al consiglio di disciplina, la violazione del diritto di difesa del detenuto deve essere eccepita, a pena di decadenza, al momento dell'apertura dell'udienza stessa, trovando applicazione le disposizioni in materia di nullitą processuale, tra cui l'art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen. (Dichiara inammissibile, Trib. Sorveglianza Torino, 16/10/2019)