(massima n. 1)
L'omissione dell'avvertimento relativo alla facoltà per i prossimi congiunti dell'imputato di astenersi dal deporre determina una nullità relativa, che deve essere eccepita, a pena di decadenza, dalla parte che vi assiste prima del compimento dell'esame testimoniale ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., e, comunque, ove verificatasi nel giudizio, con l'impugnazione della relativa sentenza, ai sensi dell'art. 181, comma 4, cod. proc. pen. (Dichiara inammissibile, App. Cagliari s.d. Sassari, 29/06/2017)