(massima n. 1)
In materia di misure cautelari personali, non può essere rilevata per la prima volta in sede di legittimità la nullità derivante dalla mancanza degli elementi di identificazione dell'ordinanza che dispone la custodia in carcere, previsti dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di nullità relativa, disciplinata dalle regole generali in tema di deducibilità e segnatamente dall'art. 181, u.c., cod. proc. pen., con la conseguenza che essa deve essere eccepita con l'impugnazione dell'ordinanza applicativa dinanzi al tribunale del riesame, restando altrimenti preclusa la sua deducibilità e la sua rilevabilità. (Nella specie, la nullità dedotta avanti alla Corte riguardava il fatto che l'ordinanza cautelare era motivata mediante la pedissequa riproduzione del provvedimento emesso da altro giudice dichiaratosi incompetente, che, a sua volta, attraverso l'utilizzazione dello strumento informatico del "copia-incolla", riproduceva il contenuto dalla richiesta di applicazione della misura presentata dal pubblico ministero). (Rigetta, Trib. Libertà Palermo, 30/05/2018)